Art. 24.
(Progressione di carriera
nell'amministrazione di appartenenza).

      1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, quando il servizio prestato negli organismi informativi deve essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da parte di una commissione di promozione o di avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o sul livello assegnato presso gli organismi informativi.

 

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